Sieti  Borgo Antico

STATUTO "ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA NATURA

 E DELLA STORIA

  • COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 -  E' costituita senza limiti di tempo, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA NATURA E DELLA STORIA” 

 

Art.2 - La sede dell'Associazione è fissata nel comune di Giffoni sei Casali , provincia di Salerno, ed attualmente alla via Baraccone nella frazione capoluogo di Capitignano; il Consiglio Direttivo potrà con sua delibera fissare altra sede sempre nell'ambito del territorio del Comune di Giffoni Sei Casali.

 

Art.3 - L'Associazione, si è costituito avente i  seguenti fini:

a) Valorizzare la valle del Picentino mediante la  conservazione del Patrimonio ambientale, della Flora e della Fauna, nella osservanza delle leggi vigenti:

b) Promuovere le modifiche dei comportamenti contrari allo scopo di cui al punto A del presente articolo;

c) Promuovere ricerche ed intensificare l'interesse nei confronti del  Patrimonio  Storico, Sociale, Culturale ed Archeologico per meglio identificare la vera entità delle nostre  popolazioni:

d)Chiedere agli Enti preposti uno specifico impegno a creare il” MUSEO PICENTINO”

 

Art.4 - L'Associazione non ha fini di lucro, e' apolitica, pertanto nessun socio può ricoprire cariche direttive, se impegnato politicamente.

 

Art.5 - L'Associazione opera nel rispetto delle leggi, collabora con tutte le Associazioni ed Organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.

 

Art.6 -Nel rispetto  dell'Art.3 l'Associazione promuove: Gite Naturalistiche,Escursioni,Ricerche Storiche e Sociali,Congressi,Rassegne,Manifestazioni ecc.ecc. 

 

Art.7 - L'Associazione si identifica con un simbolo in cui sono raffigurati: "GRIFONE ALATO, PORZIONE DI MURO DIRUTO ATTACCATO  AD  UN ARCO CROLLATO ED UN TIGLIO"

 

  • PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.8 - Il patrimonio è costituito :

a) dai beni mobili, immobili e mobili registrati che diverranno proprietà dell'Associazione o per acquisti diretti o per lasciti o donazioni, da parte di soci, privati o enti pubblici e privati.

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Le entrate all'Associazione  sono costituite:

a) dalle quote associative annue dei soci:

b) dai versamenti volontari dei soci:

c) eventuali contributi e patrocini di Enti pubblici, nonché da sponsorizzazioni di Enti privati.

d)  da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

 

  • S O C I

Art.9 - Possono essere soci tutti i cittadini di qualsiasi città o regione, e si dividono in tre categorie;

a) Socio sostenitore è colui che pur non potendo partecipare attivamente alle attività dell'associazione, vi partecipa solo economicamente, e sostiene i principi della stessa.

b) Socio Ordinario è colui che partecipa attivamente di cui art 1

c) Socio Junior è colui che non ha raggiunto l'età di 18 anni,e non partecipa solo alle votazioni.      

Per ottenere l'iscrizione ad essa occorre essere presentati da ameno due soci.

                        

Art.10 - I soci  hanno diritto di :

a) Prendere parte alle Assemblee con diritto di voto;

b) Partecipare ai Referendum per le elezioni alle cariche sociali esercitando il diritto di elettorato sia attivo che passivo;

c) Partecipare alle riunioni nei locali della Sede ed a tutte le  manifestazioni sociali ovunque saranno organizzate;

d) Ritirare l'eventuale notiziario pubblicato dall'Associazione;

e) Usufruire dei servizi riservato ai  soci;

f) Servirsi della biblioteca dell'Associazione e di eventuali attrezzature che venissero poste a disposizione dei soci;

g) Farsi assistere dal Consiglio Direttivo per risolvere nei limiti del possibile problemi di carattere legale ed organizzativo;

h) Partecipare ad eventuali Manifestazioni.

 

Art.11 - La qualifica di Socio si perde :

a) per recesso volontario;

b) per esclusione al venir meno dei requisiti per essere socio;

c) per espulsione per indegnità o per qualsiasi altra causa dovuta al comportamento del socio che renda incompatibile il permanere nell'Associazione

 

Art.12 - La esclusione e la espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno  tre membri e con la presenza di tutti i suoi  componenti.Contro il provvedimento di esclusione od espulsione il socio escluso od espulso potrà ricorrere al Collegio dei Revisori che opererà come collegio Arbitrale con lodo inappellabile.

 

  • AMMINISTRAZIONE

Art.13 - L'associazione e' retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti per referendum tra tutti i soci con le norme e modalità di cui agli articoli 23 - 24 - 25 - e 26 del presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carico un triennio e possono essere rieletti alla scadenza.

 

Art.14 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e con votazione segreta nomina un Presidente  un Vice Presidente ed un Segretario - Tesoriere. Nessun compenso e' dovuto ai componenti del Consiglio.

 

Art.15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale ed eccezionalmente e per valido motivo altrove almeno ogni 45 giorni e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano esplicita richiesta almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni e' richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente,in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

 

  • A S S E M B L E E

Art.16 - I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 30 gennaio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata su  domanda scritta da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 C.C. L'Assemblea deve essere convocata nel comune di Giffoni Sei Casali anche  fuori della Sede Sociale.

 

Art.17 -L'Assemblea  delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

 

Art.18 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea  tutti i soci risultanti aventi diritto al voto  in base al regolare versamento della quota sociale.

i soci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo di delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.Nessuna delega potra'  essere rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

 

Art.19  - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori.

Nelle assemblee straordinarie le funzione di segretario posso essere svolte da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

Art.20 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21, C.C.

 

  • COLLEGIO DEI  REVISORI

Art.21 - La gestione dell'Associazione e' controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre  membri eletti per un triennio con referendum e con le modalità di cui ai successivi articoli 23 - 24- 25 e 26 del presenta Statuto, tra i soci  più anziani  iscritti.

La carica di revisore e' gratuita.

I revisori potranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale,potranno accertare la consistenza di cassa ed ispezionare tutti i beni di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art.22 - Il Collegio dei Revisori fungerà altresì da Collegio Arbitrale (per i casi  del precedente articolo 12).

  • ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art.23 -  I  membri del Consiglio Direttivo verranno eletti come segue: Tre candidati tra i soci fondatori, e due tra i soci acquisiti dopo la costituzione dell'Associazione,Il Collegio dei Revisori verrà eletto tra tutti i soci aventi diritto al voto.

 

Art.24 - Entro il cinque giugno  il Collegio dei Revisori provvedera'a spedire ai soci la scheda di votazione, la lista di quei soci che avranno manifestato per iscritto entro il 30 maggio precedente al Collegio dei Revisori la loro disponibilità a partecipare alle cariche sociali.

 

Art.25 - Le schede votate dovranno pervenire al  Collegio stesso o ad un socio da questo designato entro e non oltre l'ultima distribuzione postale del 30 giugno.

Allo scrutinio delle schede provvederà nella sede sociale il collegio dei Revisori o almeno uno dei componenti dello stesso assistito da due soci che si troveranno presenti in sede e che fungeranno  da scrutatori,nella mattinata tra le ore 10 e le ore 12 della prima domenica successiva al 30 giugno.

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale che sarà trascritto nel libro  delle assemblee e sottoscritto dai membri del Collegio dei Revisori che vi avranno partecipato e dagli scrutatori.

 

Art.26 - Il Collegio dei Revisori o quelli  del Collegio stesso che procederanno alle operazioni di scrutinio unitamente ai due scrutatori procederanno alla proclamazione degli eletti che saranno quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti,sia tra i soci fondatori che tra i soci non fondatori.

 

  • SCIOGLIMENTO

Art.27 - Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei patrimonio ad una associazione che persegue lo stesso scopo.

 

  • CONTROVERSIE

Art.28 - Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno  sottoposte, con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno EX BONO ET AEQUEO senza formalita' di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

  • NORME TRANSITORIE

Art.29 - Per i primi due trienni per la carica di Revisore non si terrà conto del requisito dell'anzianità'

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Art.30 - Al momento della costituzione si considerano soci tutti quelli che sono in possesso della tessera di iscrizione regolarmente vidimata

 

La fondazione di questa associazione si deve alle idee,e allo spirito di: 

Mazza Gerardo, Nobile Generoso, Caso Vincenzo, Fortunato Mauro, Sisto Giuseppe,e Di Muru Luciano, i quali fin dal 1986 si sono prodigati per la diffusione dei principi del presente atto, operando già come: Club Amanti della Natura.(Vedi atto costitutivo custodito presso la  sede)

Il presente Statuto è stato proposto da G.Nobile, ed accettato dall’assemblea

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