STATUTO
"ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA NATURA
E
DELLA STORIA
Art.1
- E' costituita senza limiti
di tempo, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile,
l'Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE AMANTI DELLA NATURA E DELLA
STORIA”
Art.2 - La sede
dell'Associazione è fissata nel comune di Giffoni sei Casali , provincia
di Salerno, ed attualmente alla via Baraccone nella frazione capoluogo di
Capitignano; il Consiglio Direttivo potrà con sua delibera fissare altra
sede sempre nell'ambito del territorio del Comune di Giffoni Sei Casali.
Art.3 -
L'Associazione, si è costituito avente i
seguenti fini:
a)
Valorizzare la valle del Picentino mediante la
conservazione del Patrimonio ambientale, della Flora e della Fauna,
nella osservanza delle leggi vigenti:
b)
Promuovere le modifiche dei comportamenti contrari allo scopo di cui al
punto A del presente articolo;
c)
Promuovere ricerche ed intensificare l'interesse nei confronti del
Patrimonio Storico,
Sociale, Culturale ed Archeologico per meglio identificare la vera entità
delle nostre popolazioni:
d)Chiedere
agli Enti preposti uno specifico impegno a creare il” MUSEO PICENTINO”
Art.4 -
L'Associazione non ha fini di lucro,
e'
apolitica, pertanto nessun socio può ricoprire cariche direttive, se
impegnato politicamente.
Art.5 -
L'Associazione opera nel rispetto delle leggi, collabora con tutte le
Associazioni ed Organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.
Art.6 -Nel
rispetto dell'Art.3
l'Associazione promuove: Gite Naturalistiche,Escursioni,Ricerche Storiche
e Sociali,Congressi,Rassegne,Manifestazioni ecc.ecc.
Art.7
- L'Associazione si identifica con un simbolo in cui sono raffigurati:
"GRIFONE ALATO, PORZIONE DI MURO DIRUTO ATTACCATO
AD UN ARCO CROLLATO ED
UN TIGLIO"
Art.8
- Il patrimonio è costituito :
a)
dai beni mobili, immobili e mobili registrati che diverranno proprietà
dell'Associazione o per acquisti diretti o per lasciti o donazioni, da
parte di soci, privati o enti pubblici e privati.
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.
Le
entrate all'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote associative annue dei soci:
b)
dai versamenti volontari dei soci:
c)
eventuali contributi e patrocini di Enti pubblici, nonché da
sponsorizzazioni di Enti privati.
d)
da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale
Art.9 - Possono
essere soci tutti i cittadini di qualsiasi città o regione, e si dividono
in tre categorie;
a)
Socio sostenitore è colui che pur non potendo partecipare attivamente
alle attività dell'associazione, vi partecipa solo economicamente, e
sostiene i principi della stessa.
b)
Socio Ordinario è colui che partecipa attivamente di cui art 1
c)
Socio Junior è colui che non ha raggiunto l'età di 18 anni,e non
partecipa solo alle votazioni.
Per
ottenere l'iscrizione ad essa occorre essere presentati da ameno due soci.
Art.10
- I soci hanno diritto di :
a)
Prendere parte alle Assemblee con diritto di voto;
b)
Partecipare ai Referendum per le elezioni alle cariche sociali
esercitando il diritto di elettorato sia attivo che passivo;
c)
Partecipare alle riunioni nei locali della Sede ed a tutte le
manifestazioni
sociali ovunque saranno organizzate;
d)
Ritirare l'eventuale notiziario pubblicato dall'Associazione;
e)
Usufruire dei servizi riservato ai soci;
f)
Servirsi della biblioteca dell'Associazione e di eventuali attrezzature
che venissero poste a disposizione dei soci;
g)
Farsi assistere dal Consiglio Direttivo per risolvere nei limiti del
possibile
problemi di carattere legale ed organizzativo;
h)
Partecipare ad eventuali Manifestazioni.
Art.11
- La qualifica di Socio si perde :
a)
per recesso volontario;
b)
per esclusione al venir meno dei requisiti per essere socio;
c)
per espulsione per indegnità o per qualsiasi altra causa dovuta al
comportamento del socio che renda incompatibile il permanere
nell'Associazione
Art.12
- La esclusione e la espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
con la maggioranza di almeno tre
membri e con la presenza di tutti i suoi
componenti.Contro il provvedimento di esclusione od espulsione il
socio escluso od espulso potrà ricorrere al Collegio dei Revisori che
opererà come collegio Arbitrale con lodo inappellabile.
Art.13
- L'associazione e' retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo
composto di cinque membri eletti per referendum tra tutti i soci con le
norme e modalità di cui agli articoli 23 - 24 - 25 - e 26 del presente
statuto.
I
componenti del Consiglio Direttivo durano in carico un triennio e possono
essere rieletti alla scadenza.
Art.14
- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e con votazione segreta
nomina un Presidente un Vice
Presidente ed un Segretario - Tesoriere. Nessun compenso e' dovuto ai
componenti del Consiglio.
Art.15
- Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale ed
eccezionalmente e per valido motivo altrove almeno ogni 45 giorni e quando
lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano esplicita richiesta
almeno due dei suoi componenti.
Per
la validità delle sue deliberazioni e' richiesta la presenza effettiva
della maggioranza dei suoi membri con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Il
Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente,in sua assenza dal Vice
Presidente ed in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei
presenti.
Art.16
- I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 30
gennaio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio con avviso
di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di
quello fissato per la adunanza.
L'Assemblea
deve essere pure convocata su domanda
scritta da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 C.C.
L'Assemblea deve essere convocata nel comune di Giffoni Sei Casali anche
fuori della Sede Sociale.
Art.17
-L'Assemblea delibera sul
bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali
dell'Associazione,sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su
tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art.18
- Hanno diritto di intervenire all'assemblea
tutti i soci risultanti aventi diritto al voto
in base al regolare versamento della quota sociale.
i
soci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo di delega scritta.
Ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.Nessuna
delega potra' essere
rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.
Art.19
- L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo,in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi
l'assemblea nomina un proprio Presidente.
Il
Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene il caso due
scrutatori.
Nelle
assemblee straordinarie le funzione di segretario posso essere svolte da
un notaio.
Spetta
al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed
in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle
riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.20
- Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall'art.21, C.C.
Art.21
- La gestione dell'Associazione e' controllata da un Collegio dei Revisori
costituito da tre membri
eletti per un triennio con referendum e con le modalità di cui ai
successivi articoli 23 - 24- 25 e 26 del presenta Statuto, tra i soci più
anziani iscritti.
La
carica di revisore e' gratuita.
I
revisori potranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione al bilancio annuale,potranno accertare la
consistenza di cassa ed ispezionare tutti i beni di proprietà sociale e
potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di
ispezione e di controllo.
Art.22
- Il Collegio dei Revisori fungerà altresì da Collegio Arbitrale (per i
casi del precedente articolo
12).
Art.23
- I
membri del Consiglio Direttivo verranno eletti come segue: Tre
candidati tra i soci fondatori, e due tra i soci acquisiti dopo la
costituzione dell'Associazione,Il Collegio dei Revisori verrà eletto tra
tutti i soci aventi diritto al voto.
Art.24
- Entro il cinque giugno il
Collegio dei Revisori provvedera'a spedire ai soci la scheda di votazione,
la lista di quei soci che avranno manifestato per iscritto entro il 30
maggio precedente al Collegio dei Revisori la loro disponibilità a
partecipare alle cariche sociali.
Art.25
- Le schede votate dovranno pervenire al
Collegio stesso o ad un socio da questo designato entro e non oltre
l'ultima distribuzione postale del 30 giugno.
Allo
scrutinio delle schede provvederà nella sede sociale il collegio dei
Revisori o almeno uno dei componenti dello stesso assistito da due soci
che si troveranno presenti in sede e che fungeranno
da scrutatori,nella mattinata tra le ore 10 e le ore 12 della prima
domenica successiva al 30 giugno.
Delle
operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale che sarà
trascritto nel libro delle
assemblee e sottoscritto dai membri del Collegio dei Revisori che vi
avranno partecipato e dagli scrutatori.
Art.26
- Il Collegio dei Revisori o quelli del
Collegio stesso che procederanno alle operazioni di scrutinio unitamente
ai due scrutatori procederanno alla proclamazione degli eletti che saranno
quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti,sia tra i soci
fondatori che tra i soci non fondatori.
Art.27
- Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei patrimonio
ad una associazione che persegue lo stesso scopo.
Art.28
- Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o
suoi Organi saranno sottoposte,
con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da
nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno EX BONO ET AEQUEO senza
formalita' di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art.29
- Per i primi due trienni per la carica di Revisore non si terrà conto
del requisito dell'anzianità'
.
Art.30
- Al momento della costituzione si considerano soci tutti quelli che sono
in possesso della tessera di iscrizione regolarmente vidimata
La
fondazione di questa associazione si deve alle idee,e allo spirito
di:
Mazza
Gerardo, Nobile Generoso, Caso Vincenzo, Fortunato Mauro, Sisto Giuseppe,e
Di Muru Luciano, i quali fin dal 1986 si sono prodigati per la diffusione
dei principi del presente atto, operando già come: Club Amanti della
Natura.(Vedi atto costitutivo custodito presso la
sede)
Il
presente Statuto è stato proposto da G.Nobile, ed accettato
dall’assemblea
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